ORDINE DEGLI ARCHITETTI
NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
CAPITOLO I
Principi generali

Art. 1
Nell'esercizio della professione, l'architetto deve uniformare il proprio comportamento ai principi deontologici di tutela della dignità e del decoro della professione e dell'Ordine.
Art. 2
Le presenti norme valgono in qualunque forma venga esercitata la professione sia libera che dipendente, pubblica o privata.
Art. 3
L'architetto esercita la professione in conformità alle leggi vigenti ed opera nel rispetto dell'interesse generale della società che riconosce prevalente su quelli del committente e personale.
Art. 4
Il comportamento professionale dell'architetto deve basarsi sull'assunzione di responsabilità dei propri atti, sull'autonomia culturale, sull'indipendenza del giudizio, sulla preparazione tecnica e professionale, sull'adempimento degli impegni assunti e sul rispetto del segreto professionale.
Art. 5
L'architetto svolge le sue prestazioni professionali solo quando non sussistano condizioni di incompatibilità e quando il proprio interesse o quello del committente non siano in contrasto con i suoi doveri professionali.
Art. 6
L'architetto nel promuovere la sua attività professionale deve attribuirsi solo capacità o titoli pertinenti alla professione o riconosciuti dalla legge senza qualificarsi in modo equivoco, esercitare pressioni, o vantare influenze di qualsiasi tipo.
Art. 7
L'architetto sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto o diretto; non sottoscrive prestazioni, in forma paritaria, con persone fisiche o giuridiche che per norme vigenti non possono svolgerle. Nel sottoscrivere e svolgere prestazioni professionali in forma collegiale o interdisciplinare deve assicurarsi che siano sempre esplicitate le singole competenze e responsabilità.
Art. 8
Per l'architetto qualsiasi forma di libera e leale competizione si basa esclusivamente sulla qualità del suo lavoro nel rispetto dei diritti dei colleghi.
Art. 9
Il rapporto con il committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla lealtà, correttezza e chiarezza. L'incarico professionale si configura come contratto di prestazione d'opera intellettuale.
Art. 10
Il rapporto con i colleghi deve essere improntato a correttezza, lealtà e chiarezza.
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