CAPITOLO I Principi generali
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Art. 1 |
Nell'esercizio
della professione, l'architetto deve uniformare
il proprio comportamento ai principi deontologici
di tutela della dignità e del decoro della
professione e dell'Ordine. |
Art. 2 |
Le presenti norme valgono in qualunque forma venga
esercitata la professione sia libera che dipendente, pubblica
o privata. |
Art. 3 |
L'architetto esercita la professione in conformità
alle leggi vigenti ed opera nel rispetto dell'interesse
generale della società che riconosce prevalente su quelli
del committente e personale. |
Art. 4 |
Il comportamento professionale dell'architetto
deve basarsi sull'assunzione di responsabilità dei propri
atti, sull'autonomia culturale, sull'indipendenza del giudizio,
sulla preparazione tecnica e professionale, sull'adempimento
degli impegni assunti e sul rispetto del segreto professionale. |
Art. 5 |
L'architetto svolge le sue prestazioni professionali
solo quando non sussistano condizioni di incompatibilità
e quando il proprio interesse o quello del committente non
siano in contrasto con i suoi doveri professionali. |
Art. 6 |
L'architetto nel promuovere la sua attività professionale
deve attribuirsi solo capacità o titoli pertinenti alla
professione o riconosciuti dalla legge senza qualificarsi
in modo equivoco, esercitare pressioni, o vantare influenze
di qualsiasi tipo. |
Art. 7 |
L'architetto sottoscrive solo le prestazioni professionali
che abbia personalmente svolto o diretto; non sottoscrive
prestazioni, in forma paritaria, con persone fisiche o giuridiche
che per norme vigenti non possono svolgerle. Nel sottoscrivere
e svolgere prestazioni professionali in forma collegiale
o interdisciplinare deve assicurarsi che siano sempre esplicitate
le singole competenze e responsabilità. |
Art. 8 |
Per l'architetto qualsiasi forma di libera e leale
competizione si basa esclusivamente sulla qualità del suo
lavoro nel rispetto dei diritti dei colleghi. |
Art. 9 |
Il rapporto con il committente è di natura fiduciaria
e deve essere improntato alla lealtà, correttezza e chiarezza.
L'incarico professionale si configura come contratto di
prestazione d'opera intellettuale. |
Art. 10 |
Il rapporto con i colleghi deve essere improntato
a correttezza, lealtà e chiarezza. |