ORDINE DEGLI ARCHITETTI
NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
CAPITOLO VIII
Disposizioni finali

Art. 60
Le presenti norme integrano e completano le norme legislative e regolamentari che, disciplinano la professione di architetto. La loro inosservanza costituisce infrazione disciplinare ed attiva la funzione di magistratura dell’Ordine professionale a tutela del valore e della dignità della professione.
Art. 61
Le presenti norme sono comuni a tutti gli architetti, italiani e stranieri autorizzati ad esercitate la professione in Italia, i quali devono rispettare e farle rispettare. In conformità a quanto previsto dall’ART.42 del R.D. 23 ottobre 1925 n.2537 i singoli Ordini professionali possono integrare, acquisito il parere favorevole dei C.N.A., con un proprio regolamento, le presenti norme.
Art. 62
Le presenti norme sostituiscono quelle attualmente in vigore, vengono pubblicate sull’organo ufficiale della categoria “L’architetto” e sono depositate presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Architetti, gli Ordini provinciali, gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati della Repubblica Italiana.
Esse entrano in vigore dal I° gennaio 1994.
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