ORDINE DEGLI ARCHITETTI
NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
CAPITOLO V
Rapporti con i colleghi

Art. 33
I rapporti di collaborazione tra colleghi dovranno essere preventivamente concordati in modo che risulti, anche pubblicamente, il preciso apporto professionale di ciascuno e dovranno essere, improntati alla massima lealtà, correttezza e chiarezza.
Art. 34
L’architetto deve evitare ogni forma di scorretta concorrenza nei riguardi di altri colleghi e non può partecipare a competizioni basate unicamente su parametri economici relativi ai compensi stabiliti dalla Tariffa professionale vigente.
Art. 35
La pubblicità commerciale è contraria alla dignità professionale ed è lesiva dell'immagine della categoria.
La pubblica diffusione delle opere e dei progetti è atto di divulgazione culturale e non deve mai assumere forme concorrenziali o di carattere commerciale.
Art. 36
L’architetto non deve compiere atti tendenti alla sostituzione di colleghi che stiano per avere o abbiano ricevuto incarichi professionali.
Art. 37
L’architetto chiamato ad assumere un incarico già affidato ad un altro collega, deve, preventivamente informare, per iscritto, il collega stesso, accertarsi del contenuto del precedente incarico e che esso sia stato formalmente revocato. Prima dell’accettazione dovrà altresì verificare le prestazioni già svolte al fine di salvaguardare i compensi maturati. Sono fatti salvi i diritti d’autore.
Art. 38
L’architetto deve astenersi da apprezzamenti denigratori nei confronti di un collega, ed in particolare quando ne prosegue l’opera iniziata ed interrotta. Dovrà astenersi, altresì da qualsiasi giudizio inerente gli onorari maturati dal collega sostituito.
Art. 39
Nel caso di un’opera progettata o di una prestazione professionale svolta in associazione, anche temporanea, con altri soggetti, l’architetto nel citarla deve indicarne sempre i nominativi e gli specifici apporti. Tale forma di lealtà e correttezza deve essere estesa e pretesa anche nei confronti degli altri colleghi che esercitano le professioni intellettuali ed in particolar modo di quelle che hanno connessioni con la professione di architetto.
Art. 40
L’architetto deve qualificarsi in modo tale che sia evitato ogni possibile equivoco, precisando nella carta intestata, nella targa di studio, nell’elenco telefonico, nelle guide specializzate, nei timbri o nelle dizioni apposte sugli elaborati e in ogni altra indicazione, soltanto i titoli che gli competono e la forma in cui svolge la professione. Non è, permesso abbinare il titolo di dottore architetto a quello di professore se non specificando l’esatto valore di quest’ultimo titolo (professore nella scuola media; professore incaricato presso l’università; professore libero docente, professore ordinario; professore emerito; ecc.) Non è altresì permesso indicare l’attività professionale sotto dizioni generiche se non seguite dalla indicazione dei componenti lo studio, con le relative precise qualifiche professionali.
Art. 41
L’architetto, quando sia collaudatore di un’opera, non può accettare nessun altro tipo di incarico per la stessa opera.
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