CAPITOLO
V
Rapporti con i colleghi
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Art. 33
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I rapporti di collaborazione
tra colleghi dovranno essere preventivamente
concordati in modo che risulti, anche pubblicamente,
il preciso apporto professionale di ciascuno
e dovranno essere, improntati alla massima
lealtà, correttezza e chiarezza.
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Art. 34 |
Larchitetto
deve evitare ogni forma di scorretta concorrenza
nei riguardi di altri colleghi e non può
partecipare a competizioni basate unicamente
su parametri economici relativi ai compensi
stabiliti dalla Tariffa professionale vigente.
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Art. 35 |
La pubblicità
commerciale è contraria alla dignità
professionale ed è lesiva dell'immagine
della categoria.
La pubblica diffusione delle opere e dei
progetti è atto di divulgazione culturale
e non deve mai assumere forme concorrenziali
o di carattere commerciale.
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Art. 36 |
Larchitetto
non deve compiere atti tendenti alla sostituzione
di colleghi che stiano per avere o abbiano
ricevuto incarichi professionali.
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Art. 37 |
Larchitetto
chiamato ad assumere un incarico già
affidato ad un altro collega, deve, preventivamente
informare, per iscritto, il collega stesso,
accertarsi del contenuto del precedente
incarico e che esso sia stato formalmente
revocato. Prima dellaccettazione dovrà
altresì verificare le prestazioni
già svolte al fine di salvaguardare
i compensi maturati. Sono fatti salvi i
diritti dautore.
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Art. 38 |
Larchitetto
deve astenersi da apprezzamenti denigratori
nei confronti di un collega, ed in particolare
quando ne prosegue lopera iniziata
ed interrotta. Dovrà astenersi, altresì
da qualsiasi giudizio inerente gli onorari
maturati dal collega sostituito.
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Art. 39 |
Nel caso di unopera
progettata o di una prestazione professionale
svolta in associazione, anche temporanea,
con altri soggetti, larchitetto nel
citarla deve indicarne sempre i nominativi
e gli specifici apporti. Tale forma di lealtà
e correttezza deve essere estesa e pretesa
anche nei confronti degli altri colleghi
che esercitano le professioni intellettuali
ed in particolar modo di quelle che hanno
connessioni con la professione di architetto.
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Art. 40 |
Larchitetto
deve qualificarsi in modo tale che sia evitato
ogni possibile equivoco, precisando nella
carta intestata, nella targa di studio,
nellelenco telefonico, nelle guide
specializzate, nei timbri o nelle dizioni
apposte sugli elaborati e in ogni altra
indicazione, soltanto i titoli che gli competono
e la forma in cui svolge la professione.
Non è, permesso abbinare il titolo
di dottore architetto a quello di professore
se non specificando lesatto valore
di questultimo titolo (professore
nella scuola media; professore incaricato
presso luniversità; professore
libero docente, professore ordinario; professore
emerito; ecc.) Non è altresì
permesso indicare lattività
professionale sotto dizioni generiche se
non seguite dalla indicazione dei componenti
lo studio, con le relative precise qualifiche
professionali.
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Art. 41 |
Larchitetto,
quando sia collaudatore di unopera,
non può accettare nessun altro tipo
di incarico per la stessa opera.
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