CAPITOLO
IV
Rapporti con gli Enti
pubblici
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Art. 27
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Larchitetto
cui sia demandata qualsiasi forma di autorità,
sia per appartenenza ad Amministrazioni
ed organismi pubblici di qualunque tipo
e/o Commissioni presso Enti Pubblici, sia
per incarico degli stessi, non può
avvalersi direttamente o per interposta
persona, dei poteri o del prestigio inerenti
alla carica pubblica o allufficio
pubblico esercitato per trarne un vantaggio
professionale per sé o per gli altri.
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Art. 28 |
Larchitetto
non deve mai assumere incarichi in condizioni
di incompatibilità ai sensi delle
leggi vigenti e delle presenti norme.
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Art. 29 |
Larchitetto
che esegue per incarico di Pubbliche Amministrazioni
strumenti urbanistici e loro varianti deve
astenersi dal momento dellincarico
e fino allo loro approvazione definitiva
dallassumere incarichi privati di
progettazione nellarea oggetto dello
strumento urbanistico. Tale norma è
estesa anche a quei professionisti che abbiano
collaborato alla stesura del piano o che
con il primo abbiano rapporti di collaborazione
in atto.
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Art. 30 |
Larchitetto
che svolge lincarico di consulenza
per unAmministrazione Pubblica in
forma occasionale o continuativa, non può
assumere incarichi professionali privati
o pubblici aventi oggetto attinente la consulenza.
Tale divieto è esteso anche a quei
professionisti che con il primo abbiano
rapporti di collaborazione in atto.
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Art. 31 |
Nellesercizio
professionale larchitetto non potrà
abbinare la propria firma come architetto
incaricato di svolgere mansioni professionali,
anche parziali, a quelle di altri professionisti
o persone, non autorizzate dalla legge,
ad assumere identiche mansioni o responsabilità.
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Art. 32 |
E competenza
del Consiglio dellOrdine dirimere
i casi dubbi in merito allapplicazione
delle norme del presente capitolo.
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