ORDINE DEGLI ARCHITETTI
NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
CAPITOLO IV
Rapporti con gli Enti pubblici

Art. 27
L’architetto cui sia demandata qualsiasi forma di autorità, sia per appartenenza ad Amministrazioni ed organismi pubblici di qualunque tipo e/o Commissioni presso Enti Pubblici, sia per incarico degli stessi, non può avvalersi direttamente o per interposta persona, dei poteri o del prestigio inerenti alla carica pubblica o all’ufficio pubblico esercitato per trarne un vantaggio professionale per sé o per gli altri.
Art. 28
L’architetto non deve mai assumere incarichi in condizioni di incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti e delle presenti norme.
Art. 29
L’architetto che esegue per incarico di Pubbliche Amministrazioni strumenti urbanistici e loro varianti deve astenersi dal momento dell’incarico e fino allo loro approvazione definitiva dall’assumere incarichi privati di progettazione nell’area oggetto dello strumento urbanistico. Tale norma è estesa anche a quei professionisti che abbiano collaborato alla stesura del piano o che con il primo abbiano rapporti di collaborazione in atto.
Art. 30
L’architetto che svolge l’incarico di consulenza per un’Amministrazione Pubblica in forma occasionale o continuativa, non può assumere incarichi professionali privati o pubblici aventi oggetto attinente la consulenza. Tale divieto è esteso anche a quei professionisti che con il primo abbiano rapporti di collaborazione in atto.
Art. 31
Nell’esercizio professionale l’architetto non potrà abbinare la propria firma come architetto incaricato di svolgere mansioni professionali, anche parziali, a quelle di altri professionisti o persone, non autorizzate dalla legge, ad assumere identiche mansioni o responsabilità.
Art. 32
E’ competenza del Consiglio dell’Ordine dirimere i casi dubbi in merito all’applicazione delle norme del presente capitolo.
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