ORDINE DEGLI ARCHITETTI
NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
CAPITOLO VII
Sanzioni

Art. 54
La vigilanza del rispetto delle vigenti norme deontologiche e l’applicazione scrupolosa e tempestiva di quanto in esse previsto costituisce obbligo inderogabile per i componenti del Consiglio dell’Ordine.
Art. 55
Le sanzioni previste per le violazioni alle presenti norme sono: l’avvertimento, la censura, la sospensione e la cancellazione ai sensi dell’ART.45 del R.D. 23.10.1995 n.2537.
Sono fatte salve, comunque, le sanzioni disposte dalle leggi dello Stato.
Art. 56
Ogni infrazione relativa ad incompatibilità, concorrenza sleale, partecipazione a concorsi diffidati, mancato rispetto dei principi generali di cui al Cap.I, e comunque in grado di arrecare, danno materiale o morale a terzi, comporta la sanzione della sospensione fino a tre mesi.
Art. 57
Le violazioni non previste all’articolo precedente comportano la sanzione dell’avvertimento o della censura.
Art. 58
Nei casi di recidività relativi ad infrazioni previste ai precedenti articoli sono comminabili sanzioni corrispondenti alla categoria di infrazione immediatamente superiore, e comunque, nei limiti della sospensione di mesi sei.
Art. 59
La sospensione per un periodo superiore ai sensi mesi e la cancellazione saranno disposte nei casi previsti dalle Leggi e nei casi di recidività, o di perdita dei diritti necessari per l’iscrizione all’albo.
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