NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
CAPITOLO
VII
Sanzioni
|
Art. 54
|
La vigilanza del rispetto
delle vigenti norme deontologiche e lapplicazione
scrupolosa e tempestiva di quanto in esse
previsto costituisce obbligo inderogabile
per i componenti del Consiglio dellOrdine.
|
Art. 55 |
Le sanzioni previste
per le violazioni alle presenti norme sono:
lavvertimento, la censura, la sospensione
e la cancellazione ai sensi dellART.45
del R.D. 23.10.1995 n.2537.
Sono fatte salve, comunque, le sanzioni
disposte dalle leggi dello Stato.
|
Art. 56 |
Ogni infrazione relativa
ad incompatibilità, concorrenza sleale,
partecipazione a concorsi diffidati, mancato
rispetto dei principi generali di cui al
Cap.I, e comunque in grado di arrecare,
danno materiale o morale a terzi, comporta
la sanzione della sospensione fino a tre
mesi.
|
Art. 57 |
Le violazioni non
previste allarticolo precedente comportano
la sanzione dellavvertimento o della
censura.
|
Art. 58 |
Nei casi di recidività
relativi ad infrazioni previste ai precedenti
articoli sono comminabili sanzioni corrispondenti
alla categoria di infrazione immediatamente
superiore, e comunque, nei limiti della
sospensione di mesi sei.
|
Art. 59 |
La sospensione per
un periodo superiore ai sensi mesi e la
cancellazione saranno disposte nei casi
previsti dalle Leggi e nei casi di recidività,
o di perdita dei diritti necessari per liscrizione
allalbo.
|
|