NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
CAPITOLO
II
Norme relative alle
modalità di esercizio della professione
di architetto
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Art. 11
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L’architetto esercita la sua professione sia in qualità di libero professionista (singolo o associato), sia in qualità di dipendente che di funzionario pubblico. Qualunque sia il suo stato professionale, l’architetto deve disporre dell’indipendenza necessaria, che gli permetta di esercitare la professione in conformità all’interesse generale e alle regole deontologiche, e di assumersi così la responsabilità delle proprie azioni. Egli informa immediatamente l’Ordine di ogni modifica che intervenga nel suo stato professionale.
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Art. 12 |
Larchitetto
che voglia esercitare la professione in
forma diversa da quella singola, deve accertarsi
che gli altri componenti non si trovino
in condizioni di incompatibilità,
che i patti consociativi non siano in contrasto
con le leggi che regolano la professione
e con le presenti norme deontologiche e
siano depositati presso lOrdine di
appartenenza.
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Art. 13 |
Larchitetto
dipendente o pubblico funzionario, cui sia
consentito per la legge o per contratto
svolgere in via eccezionale atti di libera
professione, fatte salve le specifiche condizioni
di incompatibilità fissate dalle
vigenti norme, deve preventivamente inviare
a mezzo di raccomandata al proprio Ordine
copia della necessaria autorizzazione ottenuta
per ogni singolo incarico.
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