ORDINE DEGLI ARCHITETTI
NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
CAPITOLO VI
Rapporti con l'Ordine professionale

Art. 42
L’architetto è tenuto ad osservare le deliberazioni assunte dal Consiglio dell’Ordine nell’ambito delle proprie competenze istituzionali.
Art. 43
L’appartenenza all’Ordine comporta per l’architetto il dovere di collaborare col Consiglio dell’Ordine per il pieno rispetto delle norme deontologiche.
Art. 44
L’architetto ha l’obbligo di fornire i chiarimenti e le documentazioni che gli venissero richiesti dall’Ordine e di comunicare lo stato della sua condizione di esercizio professionale.
Art. 45
L’architetti che abbia motivate riserve sul comportamento professionale di un collega, deve informare per iscritto il Presidente dell’Ordine.
Art. 46
L’architetto che ha accettato mandati o collaborazioni per conto del Consiglio dell’Ordine, deve adempiere a tutti gli obblighi conseguenti.
Art. 47
L’architetto che non partecipa senza motivazioni alle votazioni elettive previste dalle leggi, viene meno ad un preciso dovere deontologico.
Art. 48
L’architetto che si trova in condizioni di incompatibilità per l’esercizio della libera professione, cui sia concesso di svolgere atti di libera professione, deve preventivamente inviare a mezzo raccomandata la copia della autorizzazione al proprio Ordine. Quest’ultimo nel caso in cui la prestazione venga svolta al di fuori del proprio territorio darà comunicazione all’Ordine territorialmente competente.
Art. 49
L’architetto che sia a qualunque titolo componente di qualsivoglia commissione presso Enti Pubblici è tenuto al rigoroso rispetto dei seguenti doveri:
- informa tempestivamente il Consiglio dell’Ordine dell’avvenuta nomina od elezione;
- dà comunicazione al Consiglio dell’Ordine degli incarichi professionali in atto nell’ambito di pertinenza della commissione;
- dà sempre comunicazione al Consiglio dell’Ordine, specifica e preventiva all’accettazione, degli incarichi pubblici o privati che dovesse assumere nella sfera di pertinenza con il pubblico mandato od incarico quando ritenga che non sussistano incompatibilità;
- si attiene alle disposizioni ed indirizzi che il Consiglio dell’Ordine dovesse impartire nell’interesse o a tutela della dignità della categoria;
- non dovrà accettare di essere confermato nello stesso incarico per una seconda volta consecutiva sempre che non sia tenuto ad accettare la riconferma in considerazione della propria qualifica di Amministratore pubblico. Ai fini del divieto di cui al precedente comma sono equiparati all’architetto membro della Commissione anche degli architetti che siano con questo associati.
Art. 50
L’architetto che intende partecipare ad un concorso deve preventivamente informarsi ed assicurarsi, o personalmente o attraverso il proprio Ordine, sul giudizio di ammissibilità del Bando emesso dall’Ordine provinciale nel cui ambito territoriale si svolge il concorso; ove tale bando dovesse risultare inammissibile, dovrà astenersi dal partecipare allo stesso. L’architetto che per diretto incarico dell’Ente banditore ha predisposto la stesura del bando ed ha contribuito alla definizione del tema del concorso non può parteciparvi. La partecipazione ad un concorso, in qualità di concorrente o membro della giuria, per il quale sia stata emanata diffida dall’Ordine di appartenenza o dal C.N.A. non è consentita.
Art. 51
L’architetto non può essere componente di una Commissione giudicatrice di un concorso al quale partecipino come concorrenti altri professionisti che con lui abbaino rapporti professionali in atto anche se informali.
Art. 52
L’architetto nominato quale membro di Commissione giudicatrice di un concorso:
a) esprime un giudizio di merito sugli elaborati del concorso dopo aver verificato che ciano state osservate le norme del bando da parte dei concorrenti e da parte della commissione giudicatrice;
b) segnala al proprio Consiglio dell’Ordine e al C.N.A. le eventuali infrazioni ed ogni atto lesivo alla categoria compiute da architetti, siano essi concorrenti o componenti la giuria o da altri membri della giuria;
c) rifiuta incarichi, da parte di terzi o dallo stesso Ente presso il quale la Commissione giudicatrice è costituita, che gli derivano dalla sua veste di Commissario. Dovrà altresì astenersi dall’indicare, anche se sollecitato, nominativi di colleghi per l’affidamento di incarichi comunque connessi con il tema del lavoro per il quale la Commissione è stata costituita;
d) nel caso in cui per qualsiasi motivo il concorso non abbia avuto alcun esito, deve rifiutare qualsiasi incarico inerente l’oggetto di detto concorso.
Art. 53
Fatto salvo quanto disposto dalla legge i componenti del Consiglio o delle Commissioni dell’Ordine nonché gli architetti nominati in rappresentanza del Consiglio stesso, sono tenuti alla riservatezza su ogni argomento o circostanza inerente la carica o il mandato ricevuto.
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