ORDINE DEGLI ARCHITETTI
NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
CAPITOLO III
Rapporti con i committenti

Art. 14
L’architetto nell’accettazione dell’incarico deve definire preventivamente ed esplicitamente con il committente, nel rispetto delle leggi vigenti e delle presenti norme, i contenuti e i termini della propria prestazione professionale e i relativi compensi. L’architetto deve rapportare alle sue effettive possibilità d’intervento ed ai mezzi di cui può disporre la quantità e la qualità degli incarichi e deve rifiutare quelli che non può espletare con sufficiente cura e specifica competenza.
Art. 15
L’architetto è tenuto a comunicare al committente ogni variazione di condizione che possono modificare le originarie pattuizioni dell’incarico.
Art. 16
La rinuncia totale o parziale del compenso è ammissibile solo in casi eccezionali e per comprovate ragioni atte a giustificarla, dandone tempestiva comunicazione all’Ordine.
Art. 17
L’architetto deve evitare ogni forma di accaparramento della clientela mediante espedienti di qualsiasi tipo contrari alla dignità professionale.
Art. 18
L’architetto non deve subire passivamente la volontà del committente quando questa contrasti con la sua autonomia e con il suo prestigio.
Art. 19
L’architetto assolve, personalmente, nell’ambito della propria organizzazione, l’incarico conferitogli. Durante lo svolgimento può farsi rappresentare e coadiuvare da persona competente e gradita al committente, comunque sempre sotto al propria responsabilità e direzione e nei casi in cui ciò sia compatibile con la natura dell’incarico.
Art. 20
La collaborazione con altro professionista, indicato dal committente durante lo svolgimento dell’incarico, è suboridinata al reciproco gradimento e può essere rifiutata.
Art. 21
L’architetto non può, senza l’esplicito assenso del committente, essere compartecipe nelle Imprese costruttrici o delle Ditte fornitrici dell’opera progettata o diretta per conto del committente. Nel caso abbia ideato o brevettato procedimenti costruttivi, materiali, componenti ed arredi proposti per lavori da lui progettati o diretti, è tenuto ad informare il committente.
Art. 22
L’architetto nello svolgere la propria attività, non deve accettare o sollecitare premi o compensi da terzi interessati al fine di percepire illeciti guadagni.
Art. 23
Qualora il professionista intenda recedere dall’incarico a prestazione ultimata, potrà farlo a condizione di prendere provvedimenti idonei a non danneggiare né il committente, né i colleghi in caso di incarico di gruppo, né i colleghi che lo sostituiranno e dovrà darne comunicazione al proprio Ordine.
Art. 24
L’architetto proposto quale consulente tecnico anche in vertenze stragiudiziali dovrà astenersi dall’assumere il relativo incarico nel caso in cui già pronunciato in precedenza.
Art. 25
L’architetto, se richiesto come consulente dall’autorità giudiziaria o dalle parti di dare il proprio parere formale sulla congruità di parcelle professionali è tenuto ad assumere presso l’Ordine di competenza informazioni sui criteri seguiti dall’Ordine.
Art. 26
L’architetto, nell’espletamento delle varie fasi progettuali, è tenuto a produrre tutti gli elaborati necessari e sufficienti per la definizione o realizzazione dell’opera nei limiti di quanto stabilità dall’incarico. La carenza, l’imprecisione o l’indeterminatezza degli elaborati, anche se non contestate dal committente, costituiscono motivo di inadempienza deotologica.
info@archaderpa.com | made by SpazioGRAFICO | © Copyright 2002 Archaderpa - All Right Reserved