CAPITOLO
III
Rapporti con i committenti
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Art. 14
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Larchitetto
nellaccettazione dellincarico
deve definire preventivamente ed esplicitamente
con il committente, nel rispetto delle leggi
vigenti e delle presenti norme, i contenuti
e i termini della propria prestazione professionale
e i relativi compensi. Larchitetto
deve rapportare alle sue effettive possibilità
dintervento ed ai mezzi di cui può
disporre la quantità e la qualità
degli incarichi e deve rifiutare quelli
che non può espletare con sufficiente
cura e specifica competenza.
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Art. 15 |
Larchitetto
è tenuto a comunicare al committente
ogni variazione di condizione che possono
modificare le originarie pattuizioni dellincarico.
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Art. 16 |
La rinuncia totale
o parziale del compenso è ammissibile
solo in casi eccezionali e per comprovate
ragioni atte a giustificarla, dandone tempestiva
comunicazione allOrdine.
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Art. 17 |
Larchitetto
deve evitare ogni forma di accaparramento
della clientela mediante espedienti di qualsiasi
tipo contrari alla dignità professionale.
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Art. 18 |
Larchitetto
non deve subire passivamente la volontà
del committente quando questa contrasti
con la sua autonomia e con il suo prestigio.
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Art. 19 |
Larchitetto
assolve, personalmente, nellambito
della propria organizzazione, lincarico
conferitogli. Durante lo svolgimento può
farsi rappresentare e coadiuvare da persona
competente e gradita al committente, comunque
sempre sotto al propria responsabilità
e direzione e nei casi in cui ciò
sia compatibile con la natura dellincarico.
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Art. 20 |
La collaborazione
con altro professionista, indicato dal committente
durante lo svolgimento dellincarico,
è suboridinata al reciproco gradimento
e può essere rifiutata.
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Art. 21 |
Larchitetto
non può, senza lesplicito assenso
del committente, essere compartecipe nelle
Imprese costruttrici o delle Ditte fornitrici
dellopera progettata o diretta per
conto del committente. Nel caso abbia ideato
o brevettato procedimenti costruttivi, materiali,
componenti ed arredi proposti per lavori
da lui progettati o diretti, è tenuto
ad informare il committente.
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Art. 22 |
Larchitetto
nello svolgere la propria attività,
non deve accettare o sollecitare premi o
compensi da terzi interessati al fine di
percepire illeciti guadagni.
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Art. 23 |
Qualora il professionista
intenda recedere dallincarico a prestazione
ultimata, potrà farlo a condizione
di prendere provvedimenti idonei a non danneggiare
né il committente, né i colleghi
in caso di incarico di gruppo, né
i colleghi che lo sostituiranno e dovrà
darne comunicazione al proprio Ordine.
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Art. 24 |
Larchitetto
proposto quale consulente tecnico anche
in vertenze stragiudiziali dovrà
astenersi dallassumere il relativo
incarico nel caso in cui già pronunciato
in precedenza.
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Art. 25 |
Larchitetto,
se richiesto come consulente dallautorità
giudiziaria o dalle parti di dare il proprio
parere formale sulla congruità di
parcelle professionali è tenuto ad
assumere presso lOrdine di competenza
informazioni sui criteri seguiti dallOrdine.
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Art. 26 |
Larchitetto,
nellespletamento delle varie fasi
progettuali, è tenuto a produrre
tutti gli elaborati necessari e sufficienti
per la definizione o realizzazione dellopera
nei limiti di quanto stabilità dallincarico.
La carenza, limprecisione o lindeterminatezza
degli elaborati, anche se non contestate
dal committente, costituiscono motivo di
inadempienza deotologica.
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